Modelli INTRASTAT, nessuna sanzione a marzo 2017

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    Modelli INTRASTAT, nessuna sanzione a marzo 2017

    La disciplina dell’invio dei Modelli INTRASTAT è stata oggetto di cambiamenti normativi così repentini, negli ultimi mesi, che le Agenzie Fiscali hanno ritenuto opportuno emettere un apposito comunicato stampa di chiarimento.

     

    Cosa sono i modelli INTRASTAT

    Con i modelli INTRASTAT i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Dogane un elenco riepilogativo delle operazioni di acquisto e cessione di beni e di servizi, effettuate con altri soggetti passivi IVA appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea. Tali comunicazioni vengono effettuate a fini di controllo di tipo fiscale e statistico.

     

    L’obbligatorietà delle comunicazioni INTRASTAT

    La recente introduzione del nuovo Spesometro aveva portato all’abolizione dell’invio obbligatorio dei modelli INTRASTAT. Con un precedente comunicato del mese di febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che permaneva soltanto l’obbligo dell’invio del modello INTRA-2 (quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni ed ai servizi ricevuti), per soli fini statistici.

    La sopravvenuta approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe, però, ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’invio periodico dei modelli INTRASTAT, secondo tempi e modi identici a quelli precedenti all’abrogazione.

     

    Questo continuo susseguirsi di modifiche normative, ovviamente, ha creato non poca confusione, tra gli operatori del settore, suscitando anche i malumori delle associazioni rappresentative dei commercialisti.

    Per questa ragione, con un comunicato congiunto del 16 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno cercato di sgombrare il campo da dubbi ed incertezze.

     

    Comunicazioni INTRASTAT: torna l’obbligatorietà

    Con il loro comunicato, le Agenzie hanno chiarito che l’invio di tutte le comunicazioni INTRASTAT è tornato obbligatorio, sia per gli aspetti fiscali che per quelli statistici.

    Pertanto, gli elenchi riepilogativi contenuti nei modelli INTRASTAT dovranno essere comunicati, come di consueto, secondo cadenze trimestrali o mensili.

     

    In particolare, alle comunicazioni trimestrali sono tenuti quei contribuenti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato operazioni per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 EUR (con riferimento a ciascuna categoria di operazioni), mentre dovranno effettuare la comunicazione mensile quei soggetti che, in uno degli ultimi quattro trimestri, abbiano effettuato operazioni per un ammontare superiore a 50.000 EUR.

    Va ricordato che rimane libera la scelta, per i contribuenti soggetti alla periodicità trimestrale, di adottare la cadenza mensile per l’anno solare di riferimento.

    I modelli vanno inviati telematicamente entro il 25° giorno del mese successivo al periodo a cui si riferiscono.

     

    Modelli INTRASTAT: nessuna sanzione a marzo 2017

    L’aspetto più rilevante del comunicato delle Agenzie Fiscali è quello che informa tutti i contribuenti tenuti alla comunicazione dei modelli INTRASTAT che, in considerazione del rapido susseguirsi di mutamenti normativi e della ristrettezza dei tempi necessari agli adempimenti, per il mese di marzo 2017 non saranno applicate sanzioni, in caso di ritardato invio.

     

    Pertanto, limitatamente agli adempimenti relativi al mese di febbraio 2017, non incorreranno in sanzioni i contribuenti che invieranno gli elenchi riepilogativi INTRASTAT dopo la scadenza del 27 marzo 2017.

     

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